Scade l’obbligo dell’etichetta d’origine, i furbetti brindano a Prosek

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Torna ad infiammarsi la polemica sull’etichetta d’origine dell’ingrediente principale degli alimenti. L’Europa del Green Deal farà la scelta coraggiosa?

Il 31 dicembre 2021 scade il decreto italiano che prevede l’obbligo dell’etichetta d’origine delle materie prime. Un Comunicato stampa del 4 novembre del moVimento 5 Stelle riporta le dichiarazioni del suo deputato Luciano Cillis, in commissione Agricoltura alla Camera, che riferisce che il ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  Stefano Patuanelli, avrebbe già inviato le bozze dei “decreti di proroga ai ministeri concertanti, ovvero della Salute e dello Sviluppo economico, per estendere fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle materie prime, in scadenza a fine anno”.

Attualmente in Italia esiste infatti, l’obbligo (che riguarda pasta, riso, passata di pomodoro, latticini e altri prodotti trasformati) di indicare sulle confezioni la provenienza della materia prima utilizzata, mentre dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il Regolamento UE 775/2018 sull’origine dell’ingrediente primario.

Regolamento decisamente più blando rispetto al regolamento italiano (non a caso, ci sono quattro decreti specifici per ognuno dei prodotti menzionati).

E che potrebbe confondere il consumatore che, senza l’etichetta d’origine non ha più un’indicazione chiave per capire se ciò che acquista e realmente Made in Italy e non solo il risultato del famigerato fenomeno dell’Italian Sounding.

La prevalenza della legge europea su quella nazionale

Tuttavia, nella disamina della situazione, va considerato un aspetto fondamentale, ovvero la supremazia della legislazione europea rispetto a quella nazionale. Il Regolamento UE 1169/11 all’articolo 38 vieta, infatti, la sovrapposizione di norme nazionali con il Food Information Regulation: “Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza”.

Questo renderebbe la proroga dei decreti attualmente in vigore, illegittimi se non venisse comunicata in maniera preventiva la notifica delle norme tecniche nazionali relative alle merci alla Commissione europea.


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Cosa prevede il nuovo Regolamento Europeo per l’etichetta d’origine?

Il Regolamento Europeo prevede l’obbligo di indicare la provenienza dell’ingrediente primario in etichetta solo in alcuni casi, cioè se non coincide con l’origine del prodotto o con il Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione.

Ad esempio, se la miscela di una confezione di caffè è costituita per più del 50% da materia prima di origine brasiliana che però è stata lavorata e prodotta in Italia, è obbligatorio indicare l’origine dell’ingrediente primario solo se sulla confezione compare un riferimento all’Italia, una bandiera italiana o scritte che indichino che il prodotto è italiano. Allo stesso modo, per una confezione di pasta per cui compare un simbolo direttamente ricollegabile all’Italia o la bandiera italiana, che è stata prodotta in Italia ma con grano non italiani, il produttore è obbligato a riportarlo in etichetta.

E per questa indicazione il Regolamento lascia molta flessibilità sul riferimento geografico dell’origine dell’ingrediente limitando l’indicazione a UE o non UE.

Il regolamento non si applica ai prodotti Dop (Denominazione di origine protetta), Igp (indicazione geografica protetta) e Stg (specialità tradizionale garantita), né a quelli a marchio registrato che a parole, o con segnali grafici, indicano già di per sé la provenienza del prodotto.

Cosa si intende per ingrediente primario?

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 definisce l’ingrediente primario come “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”.

Nel primo caso, cioè quando rappresenta più del 50% di un alimento, si parla di ingrediente primario quantitativo.

Mentre nel secondo caso si parla di ingrediente primario qualitativo.

Un passo indietro pericoloso per la trasparenza

Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi passi in avanti nel percorso della trasparenza verso i consumatori.

Ibenefici sono stati notevoli, sia per questi ultimi (che ricevono in questo modo una tutela rispetto ai prodotti di scarsa qualità spacciati come italiani) che anche per quelle aziende della filiera agroalimentare che puntano sul 100% Made in Italy, garantendo la qualità già solo per il fatto di essere prodotto in Italia con materie prime italiane.

Verrebbe in questo modo a mancare il valore aggiunto della tracciabilità, per la quale i consumatori richiedono sempre più spesso informazioni, e che incide non poco sulla scelta finale di acquisto.

La soluzione?

Giorgio Mercuri, presidente dell’Alleanza Cooperative Agroalimentari, è molto chiaro riguardo i provvedimenti da attuare per tutelare il Made in Italy dal prominente proliferarsi di cibi tarocchi.

«In tema di etichetta d’origine della materia prima l’Europa ha approvato un regolamento esecutivo unico, valido per tutti i produttori europei, disciplinando nel dettaglio i singoli casi in cui è obbligatorio indicare il paese d’origine. I quattro decreti italiani sull’etichettatura d’origine di latte e formaggi, pasta, riso e derivati del pomodoro prevedono che, con l’entrata in vigore del Regolamento esecutivo, decadano e, quindi, perdano di efficacia. Sarebbe opportuno che le normative nazionali vengano rifatte con urgenza, al fine di portare a termine la fase di sperimentazione di due anni prevista dalla normativa italiana sull’origine».

Dare maggiori informazioni al consumatore, non dovrebbe essere la scelta più saggia per la sua tutela?