Sentenza UE, stop ai nomi truffa che minacciano l’Italian Sounding

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Si pone fine all’utilizzo dei nomi truffa che evocano prodotti a denominazione di origine. Finalmente la sentenza dell’UE che ne vieta l’uso strumentale ed ingannevole.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si esprime con una sentenza storica in merito ad una disputa tra Spagna e Francia. Il contenzioso nasce a causa di bar di tapas di proprietà GB, che utilizza, per promuovere e designare i suoi locali, il segno “Champanillo”.  A supporto, viene utilizzato anche una grafica che raffigura due coppe riempite di una bevanda somigliante allo spumante. La diatriba è finita dalla magistratura spagnola fino alla Corte di giustizia europea chiamata a chiarire, se secondo il diritto dell’Unione in materia di protezione dei prodotti Dop, è possibile usare un termine nel commercio per designare non prodotti ma servizi.

La Corte si è espressa quindi affermando che il regolamento UE protegge le DOP da condotte relative sia ai prodotti che ai servizi, e che può sussistere evocazione di un prodotto DOP IGP qualora, trattandosi di prodotti di apparenza analoga, vi sia un’affinità fonetica e visiva tra l’IGP o la DOP.


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“Una sentenza storica per l’Italia che è leader europeo nelle denominazioni di origine con 316 Dop, Igp e Stg che sviluppano un valore della produzione di 16,9 miliardi di euro e un export da 9,5 miliardi di euro con il contributo di oltre 180.000 operatori” dichiara il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che è “un patrimonio sotto attacco del falso made in Italy che utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale”. Senza dimenticare che il fenomeno dell’Italian Sounding costa al Belpaese circa un miliardo di euro all’anno.

La percezione del consumatore

La nozione di “evocazione”, ai sensi del regolamento che ha generato la sentenza UE, non esige che il prodotto protetto dalla DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata, siano identici o simili. La Corte ha infatti giudicato che, per valutare se effettivamente sussiste un’evocazione, bisogna far riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, che sia ravveduto, consapevole, normalmente informato.

In parole povere, il criterio determinante per accertare la presenza di un’evocazione illegittima, è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa come Champanillo, sia indotto ad avere un’associazione mentale immediata alla merce protetta dalla Dop, in questo caso lo champagne.

Si prospetta un futuro roseo per l’Italia, perché se non è legittimo utilizzare un nome o un segno che evochi, seppur storpiandolo, un prodotto a denominazione di origine, finalmente sarà possibile applicare la sentenza UE anche alle tante imitazioni nascoste dietro il fenomeno dell’Italian Sounding.

Che sia la volta buona che la qualità garantita dai prodotti Dop e Igp tuteli anche gli agricoltori (veri fautori del successo del Made in Italy)?


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